venerdì 10 dicembre 2010

in pista come in strada

il senso di libertà che lo sci porta con sè induce molti a comportamenti poco consoni alla situazione che affrontano
gli sport della neve restano, oltre che divertenti anche rischiosi. Prima di tutto perchè ci si muove in un ambiente naturale di montagna che ha regole drastiche:
Abituati alle piste curate e messe in siucrezza, spesso il turista si comporta come se fosse sul prato di casa:
Questo atteggiamento è diventato fonte di problemi col diffondersi del frreride o del fuoripista:
Quando si affrontano escursioni in neve fresca occorre essere informati su una serie di vairabili che aumentano il livello di rischio: meteo, temperatura, tasso di umidità, conformazione del terreno, abbigliamento, ssitemi di rilevazione
Oltre alle regole naturali però, essisotno anche le leggi che disciplinano lo sci nei suoi vari aspetti
IN particolare, una specifica che detta le norme in materia di sicurezza nella apratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo
E' la legge n 363 del 24 dicembre 2003
si tratta di una legge quadro che riprende e attualizza le dieci regole di comportamento (che riporto in altro post) deliberate nel 1967 dalla FIS (Federazione Internazionale Sci): Regole che per tanto tempo hanno costituito l'inica fonte di riferimento: dal rispetto per gli altri alla padronanza della velocità e scelta della direzione, dal sorpasso in pista alle modalità dia ttraversamento delle piste e degli incroci, dalal sosta sulle piste al comportamento da tenere nel salire e nel discendere lungo una pista da sci, dal rispetto della seganletica all'assistenza agli infortunati.
La legge innanzitutto attribuisce alle regioni il compito di individuare  le aree sciabili attrezzate _in particolare quelle a specifica destinazione per la pratica dele attività cona ttrezzi: la slitta, lo slittino- nonchè le aree interdette, anche temporaneamente alla pratica dello snowboard
Sui gestori di queste aree invece, ricade l'obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste che, in termini di sicurezza, devono rispondere  a quanto stabilito dalle Regioni:
Devono cioè provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione, alla installazione della segnaletica per la presenza di ostacoli o pericoli e epr le condizioni del fondo
I(l conecssionario e il gestore degli impianti di risalita però, non sono responsabili degli incidenti che si verifichino nei percorsi fuori pista sebbene serviti dagli impianti stessi
La legge contiene inoltre nuove norme di comportamento (DEcalogo comportamentale dello sciatore) per chi pratica sci alpino e snowboard, anche se divertirsi in sicurezza, senza nuocere agli altri è da sempre una questione di responsabilità e di rispetto.
IN particolare i ragazzi di età inferiore ai 14 anni devono indossare a partire dal 2005, un casco protettivo omologato, per chi non lo rispetta, la pena prevista è il pagamento di una somma tra 30 e 150 euro e ils equestro dell'eventuale casco non omologato.
In generale lo sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista  edella situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità sua e altrui
La velocità invece, deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia di s carsa visibilità o di a ffollamento nelle strettoie e in presenza di principianti
Tutti hanno l'obbligo di segnalare la presenza di un infortunato e chiunques i trovi davanti ad una persona in difficoltà e non presti assistenza - ovvero non comunichi al gestorepresso qualunque stazione di chiamata l'avvenuto incidente- è soggetto ad una multa da euro 250 a euro 1000, slavo il fatto che non ricada in un'ipotesi penale.
Inoltre è vietato percorrere a piedi le piste se non per casi di urgente necessità e tenendosi comunque ai bordi
Ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste è, invece, vietato accedervi durante il loro orario di apertura (anche qui salvi, ovviamente, i casi di necessità e urgenza ma, comunque, sempre con l'utilizzo degli appositi congegni di segnalazione luminosa e acustica)
Infine chi pratica lo scialpinismo deve munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso laddove per condizioni climatiche e della neve sussitano pericoli di valanghe
Oltre a quelle soprq riportate, le Regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impainti e delle piste
E infatti tra le ultime leggi regionali, quell emanata dalla regione Piemonte ha inserito anche l'obbligo di stipulare un'assicurazione
La legge prevede che saranno l'Arma dei Carabineiri, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo della Guardia di Finanza, nonchè i corpi di polizia locale a provvedere, nel corso del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, al controllo dell'osservanza delel disposizioni e ad erogare eventuali sanzioni nei confornti di utenti inadempienti
La legge prevede inotlre che le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni sulla condotta da tenere sulla pista vvengano di norma su segnalazioni dei maestri di sci

Nessun commento:

Posta un commento